Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate›Titolo SECONDO
Art. 14
14 / 40In vigore dal 8 ago 1958
L'acqua in distribuzione nelle fabbriche di cui al presente regolamento, qualunque sia l'uso cui è destinata (preparazione delle bibite, lavaggio dei macchinari, utensili e recipienti, pulizia dei locali), deve essere potabile ed in quantità sufficiente.
Tali requisiti debbono essere accertati dalle autorità sanitarie anche mediante periodici controlli analitici.
I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua, potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo tale da proteggere l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-14