Art. 13
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo PRIMO

Art. 13

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In vigore dal 8 ago 1958
È vietato l'uso della denominazione "spremuta" o di altre che a questa facciano riferimento per le bibite analcooliche disciplinate dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-13