Art. 12
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo PRIMO

Art. 12

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In vigore dal 8 ago 1958
È vietato ai fabbricanti dei prodotti di cui al presente regolamento di impiegare recipienti ed imballaggi recanti i nomi od i marchi di altre fabbriche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-12