Art. 11
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo PRIMO

Art. 11

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In vigore dal 8 ago 1958
Le confezioni per le bibite, di cui agli del presente regolamento, non debbono avere forma o colore nè portare figure o indicazioni che facciano comunque riferimento a frutta, piante o loro parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-11