Art. 10
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo PRIMO

Art. 10

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In vigore dal 25 mag 1996
I prodotti disciplinati dal presente regolamento non debbono contenere edulcoranti sintetici.

Note all'articolo

  • La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera g)) che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni: g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nonche' ogni altra disposizione in contrasto."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-10