Art. 1
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassateTitolo PRIMO

Art. 1

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In vigore dal 8 ago 1958
Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi. . Sono considerate acque gassate: a) l'acqua di seltz, la cui denominazione è riservata alle acque potabili rese soprassature di anidride carbonica; b) l'acqua di soda, la cui denominazione è riservata alle acque potabili contenenti bicarbonato di sodio, rese soprassature di anidride carbonica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-19;719#art-rpl-1