Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 27 giu 1958
Fino a quando non sarà provveduto all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli impiegati dello Stato addetti alla Presidenza stessa possono essere collocati fuori ruolo entro i limiti previsti dall', comma secondo, del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni.
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