Art. 44
Statuto dell'Istituto universitario orientale di NapoliCapo III

Art. 44

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In vigore dal 17 ago 1958
Per gli esami scritti si procede ad un solo appello. Per ciascuno esame orale gli appelli sono due in giorni non consecutivi. Lo studente che non si presenti al suo turno, tranne il caso che dimostri di essere stato impegnato in quel giorno in altra prova di esame nell'Istituto, non ha diritto a essere richiamato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-44