Statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli›Capo II
Art. 39
25 / 50In vigore dal 17 ago 1958
Il Consiglio di facoltà può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-39