Art. 35
Statuto dell'Istituto universitario orientale di NapoliTitolo IIICapo I

Art. 35

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In vigore dal 17 ago 1958
Possono essere iscritti a singoli corsi d'insegnamento, su accordi con le Amministrazioni interessate, funzionari civili e militari all'uopo inviati a scopo di studio dalle Amministrazioni dello Stato. I predetti possono conseguire attestazioni di frequenza per gli insegnamenti seguiti e anche di profitto per i relativi esami eventualmente superati. I funzionari di cui al presente articolo sono dispensati dalla presentazione dei documenti prescritti per gli altri studenti, ma devono depositare l'attestazione della loro qualità di funzionari rilasciata dalla rispettiva Amministrazione e il certificato di uno dei titoli di studio richiesti per la iscrizione all'Istituto. L'eventuale obbligo di pagamento di tasse, sopratasse e contributi sarà disciplinato dagli accordi stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-35