Art. 34
Statuto dell'Istituto universitario orientale di NapoliTitolo IIICapo I

Art. 34

46 / 50
In vigore dal 17 ago 1958
L'iscrizione degli studenti è subordinata a tutte le norme, modalità e termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti universitari. Prima dell'inizio dell'anno accademico il Consiglio di facoltà, tenuto conto delle possibilità didattiche dell'Istituto, stabilisce, ove necessario, il numero massimo delle immatricolazioni al 1° anno dei vari corsi di laurea. A ciascun titolo di ammissione il Consiglio di facoltà, tenendo conto della specifica preparazione da esso attestata, assegna, quando del caso, un determinato numero di immatricolazioni in modo da non superare complessivamente il predetto numero massimo. Sulle deliberazioni di cui al precedente comma deve essere udito il Consiglio di amministrazione. Qualora le domande di immatricolazione presentate entro il 5 novembre superino il numero come sopra fissato, il Consiglio di facoltà procederà a formare apposite graduatorie per ogni titolo di ammissione, in base alla media dei voti riportati per il conseguimento del titolo medesimo negli esami delle materie letterarie. Le disposizioni dei commi secondo e quarto del presente articolo non si applicano alle immatricolazioni dei cittadini italiani o stranieri forniti di titoli di studio conseguito all'estero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-34