Art. 28
Statuto dell'Istituto universitario orientale di NapoliCapo V

Art. 28

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In vigore dal 17 ago 1958
Gli esami della seconda lingua (triennale) comportano per ciascuno dei tre anni: una prova scritta di versione dalla lingua in italiano, una prova scritta di versione dall'italiano nella lingua ed una prova orale. Per la prova scritta di versione dalla lingua in italiano, al 3° anno, non è consentito l'uso del vocabolario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-28