Art. 27
Statuto dell'Istituto universitario orientale di NapoliCapo V

Art. 27

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In vigore dal 17 ago 1958
Gli esami della lingua di specializzazione (quadriennale) comportano: al termine del 1°, 2° e 3° anno di corso: una prova scritta di versione dalla lingua in italiano, una prova di versione dall'italiano nella lingua ed una prova orale. Per la prova scritta di versione dalla lingua in italiano; al 3° anno, non è consentito l'uso del vocabolario; al termine del 4° anno: una prova scritta di versione dalla lingua in italiano, il testo della quale verrà dettato, una prova scritta di composizione nella lingua ed una prova orale. Per la prova scritta di versione dalla lingua in italiano non è consentito l'uso del vocabolario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-27