Statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli›Capo IV
Art. 24
36 / 50In vigore dal 17 ago 1958
Il corso di laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, diviso in due bienni, comprende le seguenti sezioni: a) romanza; b) germanica.
Sono titoli di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri o di abilitazione magistrale.
Primo biennio.
Gli insegnamenti fondamentali comuni alle due sezioni sono:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Latino.
3. Glottologia (biennale).
4. Storia moderna.
5. Geografia politica ed economica.
Sono altresì insegnamenti fondamentali:
a) per la sezione romanza:
6. Lingua e letteratura quadriennale: francese o spagnolo o portoghese.
7. Lingua e letteratura triennale: una delle lingue di cui al n. 6 non scelta come quadriennale, o romeno (con inizio al 2° anno).
8. Lingua biennale: tedesco o inglese.
b) per la sezione germanica:
6. Lingua e letteratura quadriennale: tedesco o inglese o altra lingua germanica.
7. Lingua e letteratura triennale: una delle lingue di cui al n. 6 non scelta come quadriennale (con inizio al 2° anno).
8. Lingua biennale: francese o spagnolo.
Secondo biennio.
Sono insegnamenti fondamentali:
a) per la sezione romanza:
- Lingua e letteratura quadriennale di cui al n. 6.
- Lingua e letteratura triennale di cui al n. 7.
9. Filologia romanza (biennale).
b) per la sezione germanica:
- Lingua e letteratura quadriennale di cui al n. 6.
- Lingua e letteratura triennale di cui al n. 7.
9. Filologia germanica (biennale).
Sono insegnamenti complementari i comuni alle due sezioni:
- Etnografia dell'Europa.
- Istituzioni di diritto pubblico.
- Storia dell'arte dei Paesi Europei.
- Letteratura nord-americana.
- Una letteratura ibero-americana.
- Storia e diritto delle missioni (per gli iscritti ai corsi quadriennali di spagnolo e di portoghese).
- Storia medioevale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-24