Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 ago 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Le norme di cui agli articoli da 1 a 28 dello statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, sono abrogate e sostituite da quelle inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 95. - RELLEVA
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