Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 mar 1958
Il Prefetto di Pesaro-Urbino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1958 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 140. - RELLEVA
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