Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 29 mar 1958
È istituita in Canberra una Cancelleria consolare, alle dipendenze dell'Ambasciata, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Capitale federale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-08;135#art-3