Art. 2

Art. 2

2 / 4
In vigore dal 29 mar 1958
È istituita in Canberra un'Ambasciata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-08;135#art-2