Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 30 mar 1958
È istituito in Montreal (Canada) in Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le province di Quebec, eccettuata la Contea di Hull, isola Principe Edoardo, Nuova Brunswick, Nuova Scozia e Terranova; le isole francesi di St. Pierre e Miquelon.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-29;1426#art-2