Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Decreta: Il Ministro proponente è autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità di Cinque Giuseppe, disposta a favore dello Stato con testamento olografo in data 9 marzo 1942 e postilla del 26 giugno stesso anno, pubblicati con verbale 26 dicembre 1944, n. 3907, di repertorio del notaio Antonio Brancaccio di Napoli. Il compendio ereditario è costituito: da un fabbricato situato in Napoli, terza traversa Garibaldi n. 5, del valore di lire tremilioni; da oggetti preziosi stimati in lire novemilatrecentocinquanta e dalla somma di lire quindicimilasettecentotredici, oltre gli interessi, con un passivo di lire seimilatrecentoquindici, pure oltre gli interessi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 dicembre 1957 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 101. - RELLEVA
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