Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni: della Giunta municipale in data 5 luglio 1955 e 18 luglio 1957, numeri 219 e 365, e del Consiglio comunale di Afragola in data 27 febbraio 1955 e 15 marzo 1956, numeri 15 e 39; della Giunta municipale in data 4 settembre 1957, n. 610, e del Consiglio comunale di Casoria in data 30 maggio 1955, n. 17, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni; Considerato che le condizioni della rettifica sono state fissate d'accordo dalle Amministrazioni comunali, con le deliberazioni suindicate; Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Napoli in data 10 ottobre 1955 e 21 marzo 1957, numeri 240 e 214, con le quali è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola; Udito il parere espresso dalla I Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 ottobre 1957, n. 1754; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il confine fra i comuni di Afragola e di Casoria, in provincia di Napoli, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
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