Art. 1
In vigore dal 23 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai seguenti Accordi internazionali:
Accordo tra l'Italia e l'Austria per lo scambio dei film e la collaborazione nel campo cinematografico concluso a Vienna il 23 marzo 1957;
Accordo tra l'Italia e la Francia di coproduzione, cinematografica con norme sulla procedura d'applicazione e scambi di Note, concluso a Parigi il 15 marzo 1955;
Scambio di Note tra l'Italia, e la Francia per la modifica del paragrafo C dell'art. 6 dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 15 marzo 1955, effettuato a Parigi il 13 gennaio - 13 febbraio 1956;
Scambio di Note tra l'Italia e la Francia per la modifica dei paragrafi A, C e D, dell'art. 6 dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 15 marzo 1955, effettuato a Parigi il 20 - febbraio - 19 aprile - 11 maggio 1957;
Protocollo tra l'Italia e la Germania relativo alle relazioni economiche nel campo della cinematografia, concluso a Roma e a Bonn il 18 ottobre 1955;
Accordo cinematografico, tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 16 aprile 1956;
Accordo tra l'Italia e la Spagna, di coproduzione cinematografica, concluso a Venezia il 5 settembre 1956;
Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per la abrogazione della lettera B dell'art. III dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 5 settembre 1956, effettuato a Roma il 12-16 luglio 1957.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 35. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-rd-1