Art. XIX
ProtocolloTitolo C

Art. XIX

36 / 37
In vigore dal 23 mar 1958
Articolo XIX Le disposizioni del presente Protocollo si applicano anche al Land di Berlino, a meno che, entro tre mesi dalla data della firma del presente Protocollo, il Governo della Repubblica, Federale di Germania, non comunichi una contraria decisione al Governo della Repubblica italiana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-xix