Art. X
ProtocolloTitolo B

Art. X

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In vigore dal 23 mar 1958
Articolo X I film realizzati in coproduzione saranno riconosciuti come film nazionali dalle competenti Autorità dei due Paesi e, di conseguenza beneficeranno, con pieno diritto, delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che, durante la validità del presente Protocollo, potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede. Lo sfruttamento di questi film nei due Paesi sarà autorizzato, pertanto, senza alcuna restrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-x