Protocollo›Titolo A
Art. IX
26 / 37In vigore dal 23 mar 1958
Articolo IX
I crediti derivanti dalla cessione e dallo sfruttamento dei film
importati nel quadro del presente Protocollo, saranno trasferiti.
Il trasferimento degli importi dovuti in base ai contratti
stipulati tra gli interessati, avverrà in conformità delle norme stabilite dall'accordo di pagamento in vigore fra i due Paesi nel momento in cui il trasferimento stesso viene effettuato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-ix