Protocollo›Titolo A
Art. IV
21 / 37In vigore dal 23 mar 1958
Articolo IV
Per i film di cui all'art. 11, vale quanto segue:
a) i film devono essere oggetto di un contratto con una o più
case di noleggio italiane o, rispettivamente, germaniche, secondo la legislazione dei due Paesi;
b) i film non devono, in linea di massima, essere stati
presentati in prima visione mondiale anteriormente a trentasei mesi prima dell'inizio dell'anno cinematografico in corso. Eccezioni possono essere consentite di comune accordo tra le Parti per film di speciale valore artistico;
c) le autorità germaniche concederanno le autorizzazioni
all'importazione e allo sfruttamento nella Repubblica Federale di Germania dei film italiani, previa presentazione di un certificato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo - che ne attesti la nazionalità italiana, specificando la data della prima visione mondiale e che ne autorizzi l'esportazione.
Il certificato deve essere completato da una dichiarazione che il film è stato ammesso alla programmazione obbligatoria in Italia;
d) le Autorità italiane concederanno le autorizzazioni allo
sfruttamento nella Repubblica italiana dei film germanici previa presentazione di un certificato rilasciato dalla Export-Union der deutschen Filmindustrie e. V. che attesti l'origine germanica dei film e ne specifichi la data della prima visione mondiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-p-iv