Accordo
Art. XVI
3 / 37In vigore dal 23 mar 1958
1. Allo scopo di assicurare la regolare applicazione del presente Accordo, nonché per dirimere le difficoltà che eventualmente potessero sorgere e per predisporre le basi di un nuovo Accordo, si riunirà, a richiesta di una delle Parti contraenti e durante il periodo di validità dell'Accordo stesso, una Commissione Mista.
2. La Delegazione italiana sarà presieduta dal direttore generale dello Spettacolo in Italia.
La Delegazione austriaca sarà presieduta da un delegato nominato dal Ministero federale del commercio e della ricostruzione.
I presidenti saranno assistiti da funzionari ed esperti in materia cinematografica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-xvi