Art. XII
AccordoTitolo C

Art. XII

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In vigore dal 23 mar 1958
Una Commissione mista, composta da rappresentanti dei due Paesi, si riunirà di massima ogni sei mesi, ed in via straordinaria in qualsiasi momento, su richiesta di una delle Parti, per curare la esecuzione o modificare le disposizioni del presente Accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-xii