Accordo›Titolo C
Art. XI
15 / 37In vigore dal 23 mar 1958
Le competenti Autorità dei due Paesi si impegnano a facilitare al massimo le formalità per il trasferimento dei materiali e delle persone e di agevolare tutte le forme di finanziamento che potranno essere stabilite per il buon esito delle coproduzioni, sia nella fase di preparazione, sia in quella di realizzazione e di sfruttamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-xi