Art. X
AccordoTitolo C

Art. X

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In vigore dal 23 mar 1958
La Direzione generale dello spettacolo per l'Italia e la Direzione generale per la cinematografia e teatro per la Spagna, emaneranno le norme di procedura per l'applicazione del presente Accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-x