Accordo›Titolo C
Art. VIII
12 / 37In vigore dal 23 mar 1958
Nel caso in cui un film coprodotto sia esportato in un Paese dove le importazioni sono contingentate, il film sarà imputato, in linea di principio, al contingente del Paese di cui la partecipazione finanziaria è maggioritaria.
Nel caso di equivalenza di apporti dei coproduttori dei due Paesi, il film sarà imputato al contingente del Paese che abbia le maggiori possibilità di esportazione nel Paese importatore. Se uno dei due Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-viii