Accordo›Titolo C
Art. VII
11 / 37In vigore dal 23 mar 1958
La ripartizione dei proventi tra i coproduttori dei due Paesi
dovrà essere stabilita nel modo seguente:
1) i proventi realizzati in Italia, ex Africa italiana, Malta e navi battenti bandiera italiana, saranno attribuiti alla Parte italiana;
2) i proventi realizzati in Spagna, Territori soggetti alla
giurisdizione spagnola, Portogallo, Territori portoghesi d'Oltre Mare, Turchia, Impero Marocchino e Gibilterra, saranno attribuiti alla Parte spagnola.
Così pure i proventi realizzati sulle navi battenti bandiera
spagnola, portoghese, turca e dell'impero Marocchino;
3) i proventi realizzati in Paesi diversi da quelli sopra
indicati saranno ripartiti pro-rata, secondo gli apporti finanziari di ciascun coproduttore, oppure secondo un sistema differente, concordato al riguardo dai rispettivi coproduttori.
Detta ripartizione dovrà essere approvata dalle competenti
Autorità dei due Paesi.
Quando non fosse possibile per i coproduttori ricevere
proporzionalmente le somme loro spettanti da terzi Paesi, soprattutto nei casi previsti nel successivo articolo VIII, tutto il ricavato delle vendite e dello sfruttamento in detti terzi Paesi, sarà introitato dal Paese esportatore.
Le competenti Autorità dei due Paesi concorderanno il regolamento delle somme così accumulate di spettanza dei coproduttori dei rispettivi Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-vii