Art. II
AccordoTitolo C

Art. II

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In vigore dal 23 mar 1958
I film, per essere riconosciuti di coproduzione, ai fini del presente Accordo, dovranno essere tratti da soggetti che abbiano un valore internazionale ed una qualità tali da apportare prestigio alla cinematografia italiana e spagnola. Dovranno, inoltre, essere prodotti da ditte di provata capacità tecnica e di riconosciuta solvenza finanziaria, ed essere diretti esclusivamente da registi italiani e spagnoli.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-ii