Accordo›Titolo C
Art. I
5 / 37In vigore dal 23 mar 1958
Accordo di coproduzione cinematografica italo-spagnolo
(Venezia, 5 settembre 1956)
La cinematografia italiana e la cinematografia, spagnola sono
destinate, per le loro caratteristiche tradizionali ed ambientali, ad integrarsi a vicenda, con la possibilità, secondo le norme di cui al presente Accordo, di raggiungere una collaborazione efficace nella produzione comune di film di importanza internazionale, Pertanto, si è convenuto quanto appresso:
Art. I
Le competenti Autorità dei due Paesi faciliteranno, nei limiti del
possibile, la realizzazione di film in coproduzione italo-spagnola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1402#art-a-i