Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 18 gen 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai; Ritenuta la necessità di sopprimere le sedi notarili nei comuni di Galati Mamertino, di Piraino, di Sinagra, di Ucria e di Pettineo, dei distretti notarili riuniti di Patti e Mistretta; Visti i pareri del Consiglio notarile di Patti e della Corte d'appello di Messina; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel senso che sono soppresse le sedi notarili nei comuni di Galati Mamertino, di Piraino, di Sinagra, di Ucria e di Pettineo, del distretto notarile di Patti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1957 GRONCHI GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 152. - RELLEVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-27;1242#art-1