Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 2 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 9 aprile 1951, n. 338, concernente la gestione finanziaria dei servizi antincendi; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; Decreta: La spesa di gestione dei servizi antincendi per l'anno 1956 a carico dei Comuni, è determinata nella misura, complessiva di L. 5.221.063.368 (cinquemiliardi duecentoventuno milioni sessantatremila trecentosessantotto). La quota di tale spesa, riferibile a ciascun Corpo dei vigili del fuoco è determinata nella tabella annessa al presente decreto munita del visto del Ministro per l'interno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 novembre 1957 GRONCHI TAMBRONI - ANDREOTTI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 11. - DI PRETORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-18;1451#art-1