Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo X
Art. 44
44 / 68In vigore dal 11 apr 1958
Le associazioni che abbiano ottenuto la qualifica di A.C. e la federazione all'Ae.C.I. in base alle norme precedentemente in vigore la conservano.
Qualora, peraltro, il loro ordinamento non sia conforme allo statuto tipo di cui all'allegato A, debbono, a pena di decadenza, rimettere all'Ae.C.I., entro tre mesi dalla pubblicazione del presente statuto il nuovo statuto, conforme a quello tipo predetto e deliberato in assemblea straordinaria, con l'intervento di un notaio.
In occasione dell'approvazione del nuovo statuto, l'assemblea straordinaria può procedere alla rinnovazione delle cariche sociali per un triennio o per il periodo fino alla scadenza della nomina precedente.
Visto:
Il Ministro per la difesa
TAVIANI
Il Ministro per l'interno
TAMBRONI
IL Ministro per il tesoro
MEDICI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-44