Art. 44
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo X

Art. 44

44 / 68
In vigore dal 11 apr 1958
Le associazioni che abbiano ottenuto la qualifica di A.C. e la federazione all'Ae.C.I. in base alle norme precedentemente in vigore la conservano. Qualora, peraltro, il loro ordinamento non sia conforme allo statuto tipo di cui all'allegato A, debbono, a pena di decadenza, rimettere all'Ae.C.I., entro tre mesi dalla pubblicazione del presente statuto il nuovo statuto, conforme a quello tipo predetto e deliberato in assemblea straordinaria, con l'intervento di un notaio. In occasione dell'approvazione del nuovo statuto, l'assemblea straordinaria può procedere alla rinnovazione delle cariche sociali per un triennio o per il periodo fino alla scadenza della nomina precedente. Visto: Il Ministro per la difesa TAVIANI Il Ministro per l'interno TAMBRONI IL Ministro per il tesoro MEDICI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-44