Art. 39
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo VIII

Art. 39

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In vigore dal 11 apr 1958
Le entrate dell'Ae.C.I. comprendono: a) le quote di ammissione degli A.C. e quelle annuali degli A.C. e degli enti aggregati; b) gli interessi dei titoli e le rendite dei beni immobili dell'ente; c) i proventi per diritti di rilascio brevetti, licenze o diplomi; d) ogni altro eventuale provento. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito di diritto pubblico, scelti dal Consiglio federale. I conti sono intestati all'Ae.C.I. Tutte le operazioni di cassa debbono essere effettuate attraverso detti istituti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-39