Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo VII
Art. 35
35 / 68In vigore dal 11 apr 1958
Il Consiglio federale può costituire, in vista di determinati scopi, apposite Commissioni consultive tecniche temporanee, analoghe per composizione funzionamento alle Commissioni consultive tecniche permanenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-35