Art. 35
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo VII

Art. 35

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In vigore dal 11 apr 1958
Il Consiglio federale può costituire, in vista di determinati scopi, apposite Commissioni consultive tecniche temporanee, analoghe per composizione funzionamento alle Commissioni consultive tecniche permanenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-35