Art. 34
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo VII

Art. 34

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In vigore dal 11 apr 1958
La Commissione sportiva centrale si riunisce ogni qualvolta si renda necessario, su convocazione del suo presidente o del presidente dell'Ae.C.I. Le deliberazioni della Commissione sportiva centrale sono sottoposte all'approvazione del Consiglio federale. Il presidente e il segretario generale dell'Ae.C.I. possono assistere ai lavori della Commissione sportiva centrale e delle Commissioni consultive tecniche permanenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-34