Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo VII
Art. 32
32 / 68In vigore dal 11 apr 1958
La Commissione sportiva centrale e le Commissioni consultive tecniche permanenti sono nominate dal Consiglio federale e si compongono rispettivamente di un presidente e di quattro membri e di un presidente e di un numero di membri variabile da cinque a dieci.
Tutti durano in carica tre anni, ma possono essere sostituiti dal Consiglio federale, quando sia ritenuto necessario.
Il presidente e i membri delle Commissioni consultive tecniche permanenti debbono essere esperti nelle materie di specifica competenza della rispettiva Commissione, nel cui seno debbono essere rappresentati tutti gli aspetti tecnicoscientifici della materia di competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-32