Art. 3
Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo

Art. 3

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In vigore dal 11 apr 1958
Le misure delle quote di associazione e di ammissione dei soci effettivi ed aggregati sono fissate annualmente dal Consiglio direttivo dell'A.C., osservati per i soci aggregati i limiti eventualmente stabiliti dal Consiglio federale della Ae.C.I. Le quote sociali devono essere pagate entro il mese di febbraio di ogni anno. Trascorsa tale data, il Consiglio direttivo invita con lettera raccomandata i soci morosi a versare la quota sociale, fissando un termine non superiore a trenta giorni. Coloro che entro il termine fissato suddetto non abbiano provveduto a mettersi in regola col versamento delle quote decadono da soci. I soci aggregati che chiedono il passaggio alla categoria "Effettivi" sono esenti dal pagamento della quota di ammissione.
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