Art. 25
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo III

Art. 25

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In vigore dal 11 apr 1958
Il Consiglio federale è convocato dal presidente dell'Ae.C.I. in Roma o altra località almeno tre volte l'anno e determina in ogni sua riunione la data e la località della successiva seduta. È inoltre convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e lo richiedano sei membri del Consiglio stesso. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, decide il voto di chi presiede.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-25