Art. 20
Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo

Art. 20

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In vigore dal 11 apr 1958
I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più istituti di credito, scelti dal Consiglio direttivo. I prelevamenti sono effettuati a firma del presidente o di un suo delegato ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-20-2