Art. 11
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo II

Art. 11

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In vigore dal 11 apr 1958
La qualifica di A.C. si perde per scioglimento dell'associazione, per recesso, per revoca. La revoca può essere deliberata per il venir meno di uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell' o per inosservanza di uno degli obblighi di cui all'. La deliberazione di revoca è di competenza del Consiglio federale; contro di essa è ammesso ricorso al Consiglio dei probiviri di cui all', nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-11