Statuto dell'Aero Club d'Italia›Capo II
Art. 11
11 / 68In vigore dal 11 apr 1958
La qualifica di A.C. si perde per scioglimento dell'associazione, per recesso, per revoca.
La revoca può essere deliberata per il venir meno di uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell' o per inosservanza di uno degli obblighi di cui all'.
La deliberazione di revoca è di competenza del Consiglio federale; contro di essa è ammesso ricorso al Consiglio dei probiviri di cui all', nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-11-07;1438#art-sda-11