Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 20 giugno 1956, n. 658, che ha istituito una ricompensa al merito civile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e il Ministro per il tesoro; Decreta: È approvato il regolamento, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'interno, contenente le norme di esecuzione della legge 20 giugno 1956, n. 658, che ha istituito una ricompensa al merito civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - GONELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 87. - RELLEVA
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