Art. 37 · Disposizioni per i viaggiatori
Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubbllicoParte V

Art. 37

Abrogato37 / 41

Disposizioni per i viaggiatori

In vigore dal 30 nov 1980 al 7 dic 1998
I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di esercizio per la parte che li riguarda e ad osservare le norme emanate dall'autorità competente nell'interesse della sicurezza e regolarità del trasporto ed altesì tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, fossero date, in circostanze speciali, dagli agenti dell'impianto. I trasgressori a quelle disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi sia nelle stazioni che in linea, la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio alla incolumità dei rimanenti viaggiatori, devono essere deferiti all'autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previste dagli articoli 432 e 650 del Codice penale. Nel caso di trasgressioni meno gravi, i contravventori, ai sensi dell' della legge 23 giugno 1927, n. 1110 e degli articoli 273 e 216 del teste unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono puniti con la pena dell'ammenda, nei limiti stabiliti dal citato art. 216 del medesimo testo unico.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente regolamento salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del citato articolo 103: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-18;1367#art-rgp-37