Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubbllico›Parte I
Art. 1
Abrogato1 / 41Oggetto
In vigore dal 8 dic 1998
Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico, destinate al trasporto di persone (legge 23 giugno 1927, n. 1110, regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632 e decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771).
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 4 AGOSTO 1998, N. 400
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-18;1367#art-rgp-1