Art. 1
1 / 2In vigore dal 29 dic 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;
Visto il regio decreto 1 dicembre 1904, n. 684, col quale venne costituita la rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla Ferrovia del Sempione;
Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 758, col quale venne ricostituita la predetta rappresentanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1948, n. 1354;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Giovanni Di Raimondo e il prof. dott. ing. Gustavo Colonnetti cessano di far parte della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla Ferrovia del Sempione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-09;1166#art-1