Statuto della Fondazione Edilscuola in Verona›Titolo III
Art. 14
14 / 20In vigore dal 12 dic 1957
Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. I membri effettivi sono designati:
uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ed uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Verona che hanno aderito al vigente od aderiranno ai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia.
i due sindaci supplenti sono designati, con il medesimo criterio della pariteticità valevole per i sindaci effettivi, uno dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ed uno dalle organizzazioni sindacali del lavoratori.
Il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che assumera la funzione di presidente del Collegio sindacale sarà designato dallo stesso Ministero nella persona di un dirigente dell'ispettorato del lavoro - Circolo di Verona - o dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Verona.
I componenti del Collegio sindacale durano in carica tre anni. Per la rinnovazione delle cariche alla scadenza del triennio e per la sostituzione, nel corso del triennio, dei sindaci che per qualsiasi causa venissero a cessare, vale la medesima procedura indicata negli per il Consiglio di amministrazione.
Il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si intenderà tacitamente riconfermato nella carica, qualora almeno un mese prima della scadenza di ciascun triennio non ne venga comunicata la sostituzione.
La misura degli emolumenti spettanti al presidente del Collegio sindacale ed ai sindaci sarà annualmente fissata dal Consiglio di amministrazione.
I sindaci devono essere convocati dai presidente del Collegio sindacale per l'esame del bilanci almeno venti giorni prima della delibera sugli stessi.
Il Collegio sindacale - esaminate le risultanze del bilancio con quelle del registri - deve redigere apposita relazione da presentare al Consiglio di amministrazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza fissata per la deliberazione del bilancio.
I sindaci possono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione, senza voto deliberativo ed hanno la facoltà di provvedere in ogni momento, sia collegialmente che individualmente, all'esame del registri e degli atti dell'Istituto, documenti di cassa, riscontro del contante e dei valori.
I risultati delle Ispezioni del Collegio sindacale sono annotati nel relativo libro del verbali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-08;1095#art-sdf-14